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Lo Statuto Sociale al Titolo II art. 3 recita quanto segue:
"SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico) La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni di mercato. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Il socio nell'ambito della Cooperativa dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo aziendale nonché ai risultati economici della gestione....."
ALCUNE NOZIONI LEGALI
Il socio di società cooperativa all'atto dell'adesione all'ente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, può stabilire un ulteriore rapporto di natura lavorativa, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le disposizioni della legge 142 del 2001 (così come modificate dalla legge 30 del 2003) disciplinano il lavoro dei soci di cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci.
RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa. Il socio ha diritti e doveri specifici:
RAPPORTO DI LAVORO
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. (legge 142 del 2001)
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE
Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa, regolato dal "regolamento interno", uno "Statuto" nonché dal CCNL di categoria.